Dotazione organica

Riferimenti normativi

  • Art. 16, c. 1 e art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/201
  • Art. 16, c. 2, e art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013


In luogo degli adempimenti previsti dagli artt. 16 e 17 D. Lgs. 33/2013, si applica quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 2/2012, che recita:

1. I comuni con apposito atto consiliare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i dati e le informazioni da rendere pubblici, attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso, concernenti l'attività delle strutture e del personale dipendente, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto dell'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, i dati relativi alla retribuzione risultante dalla contrattazione collettiva del segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale e alle assenze del personale. 

2.I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico rendono conoscibile il proprio nominativo secondo le modalità stabilite dall'ente.

Non sono presenti uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico e pertanto non è presente personale assegnato a tali uffici.

Poiché, ad oggi, non è stato comunicato quali dati debbano essere pubblicati, si provvede comunque alla pubblicazione dei dati relativi alla dotazione organica ed ai costi del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato:


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